Con la pubblicazione il 5 febbraio u.s. del Provvedimento di Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 35 (scaricabile qui), questi ultimi sono chiamati a conformare la loro operatività al principio dell’approccio basato sul rischio e in misura coerente con l’effettiva esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.
Lo stesso Provvedimento di Bankit specifica le coordinate necessarie per procedere alla profilatura della clientela e, in tema di obblighi semplificati di adeguata verifica, indica una serie di possibili fattori “a basso rischio”. Nell’ambito degli obblighi di adeguata verifica rafforzata, menziona la destinazione e l’origine delle banconote trattate tra gli elementi di particolare interesse per gli operatori del del settore.
La tematica e tanti altri argomenti in ambito Antiriciclaggio (tra i quali, la VI Direttiva Antiriciclaggio, l’organizzazione, le procedure e i controlli interni, l’autovalutazione del rischio riciclaggio, la segnalazione delle operazioni sospette e il regime sanzionatorio) saranno trattati dagli autroevoli esperti coinvolti da Convenia all’evento del 19 Febbraio p.v. “Antiriciclaggio: recenti Provvedimenti di Banca d’Italia e recepimento della V Direttiva” (Milano, nh Touring): per info, programma completo e quote agevolate cliccare qui
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