Milano – martedì 17 aprile 2018
(ore 9.00 – 13.00)
A pochi mesi dall’entrata in vigore della Legge c.d. “Gelli – Bianco” 24/17, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la recente sentenza del 21 dicembre 2017 si sono pronunciate sul contrasto interpretativo sorto all’interno della IV Sezione Penale della Cassazione sull’ambito di esclusione della punibilità previsto dall’art. 590 sexies cod. pen. e sui profili di diritto intertemporale per i fatti anteriori alla Legge medesima.
La Legge “Gelli-Bianco” ha introdotto la nuova fattispecie della "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario" (art. 590-sexies c.p.). ed ha abrogato l’art. 3, comma 1 della Legge “Balduzzi” modificando così il quadro della responsabilità sanitaria.
Le Sezioni Unite Penali, con la detta sentenza, hanno enucleato varie tipologie di responsabilità colposa ed hanno aperto lo scenario ad una fisionomia estremamente articolata e complessa della responsabilità sanitaria, anche alla luce dei casi in cui manchino le raccomandazioni delle linee guida.
In tale contesto normativo e giurisprudenziale, la Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell’uomo con la sentenza del 19.12.2017 ha evidenziato i tratti della responsabilità dello Stato nei casi di malpractice medica, con un’attenzione crescente alla tutela del bene fondamentale della salute.
Le novità introdotte dalla Legge “Gelli–Bianco” (L. 8 marzo 2017, n. 24)
- "responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario" (art. 590-sexies c.p.)
- caratteri soggettivi propri dell’esercente la funzione sanitaria
- osservanza delle linee guida e, in mancanza, delle buone pratiche clinico assistenziali
- esclusione della punibilità prevista dall’art. 590-sexies cod. pen.
- responsabilità contrattuale della struttura sanitaria
- responsabilità ex art. 2043 c.c. dell’esercente la professione sanitaria
- ricorso ex art. 696 bis c.p.c. quale condizione di procedibilità della domanda di risarcimento
Il regime della responsabilita’ sanitaria dopo la sentenza della Cass. SS.UU. Pen. del 21 dicembre 2017
- responsabilità del medico per colpa “lieve” o, addirittura, lievissima?
- colpa “lieve” da comportamento commissivo negligente o imprudente
- colpa “lieve” da comportamento commissivo imperito
- gestione dell’evento avverso e responsabilità penale
- esenzioni di responsabilità e rischio consentito
Le linee guida e il regime della responsabilità civile in ambito sanitario
- linee guida in ambito sanitario e gestione del rischio medico
- gestione della paziente in ambito sanitario
- buone pratiche clinico-assistenziali
- profili di responsabilità civile per gli operatori sanitari
- rapporto tra il ricorso ex art. 696 c.p.c. e il procedimento di mediazione
- assicurazione obbligatoria e tutela giuridica
La carenza di linee guida e la responsabilità da contatto qualificato
- assenza di linee guida nel campo della psicoterapia infantile
- regime di responsabilità: sentenza Cass. Pen., n. 822 dell’11 gennaio 2018
- esclusione dell’applicabilità della Legge “Gelli-Bianco”
- responsabilità civile da contatto qualificato
La Legge 22 dicembre 2017 n. 219 in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento
- concetto di consenso informato e pianificazione condivisa delle cure
- disposizioni anticipate di trattamento (DAT) per l’eventuale futura incapacità di autodeterminazione
- forma delle DAT
- scelta del fiduciario
- conflitto tra il medico e il fiduciario
Le questioni ancora irrisolte e il nuovo contrasto giurisprudenziale interno
- profili di diritto intertemporale per i fatti anteriori alla Legge “Gelli-Bianco”
- confronto tra la Legge “Balduzzi” e la Legge “Gelli-Bianco”
- leading case: sentenza Tarabori, n. 28187 del 7 giugno 2017
- minore severità nella nuova disciplina dell’art. 590 sexies c.p.: sentenza Cavazza, n. 50078 del 31 ottobre 2017
La malpractice medica e la responsabilità dello stato alla luce della giurisprudenza della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU)
- sentenza del 19.12.2017 della Corte Europea dei diritti dell’uomo
- focus normativo: art. 2 della CEDU
- interpretazioni “difformi” alla luce del principio di adeguamento automatico
- violazione sostanziale e violazione procedurale dell’art. 2 della CEDU
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